mercoledì 10 giugno 2020

DALL’11 GIUGNO 2020 PIÙ SICUREZZA PER I PASSEGGERI A BORDO DELLE NAVI


A partire dall’11 giugno p.v. una nuova normativa europea garantirà, a  tutti coloro che si imbarcheranno a bordo delle navi passeggeri, un sistema di interscambio dati e informazioni più veloce ed efficiente rispetto al passato.

Per effetto del Decreto Legislativo n.38 emanato lo scorso 11 maggio (Gazzetta Ufficiale serie generale n.135 del 27 maggio 2020) recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio” del 15 novembre 2017,  le pratiche relative alla registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri godranno di una maggiore semplicità burocratica, con vantaggi economici - ma soprattutto di sicurezza - per le imprese, le società e i cittadini.
 
Allo stato attuale, il sistema PMIS (Port Management information System) rappresenta l'interfaccia unica nazionale per l'invio delle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e partenza dai porti italiani (National Maritime Single Window), dovendo assicurare l'interoperabilità con il sistema SafeSeaNet, il sistema informativo delle Dogane e con le diverse piattaforme realizzate dalle Autorità di Sistema Portuale. 

La nuova direttiva, prendendo atto del fatto che i mezzi di comunicazione e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi dal 1998 ad oggi hanno beneficiato di significativi progressi tecnologici, si prefigge l’ottimizzazione dei processi comunicativi relativi ai dati dei passeggeri, stabilendo principalmente che:

· il numero delle persone a bordo debba essere dichiarato, prima della partenza della nave, dall’“addetto alla registrazione dei passeggeri” nell'interfaccia unica nazionale, ovvero, nei soli casi che verranno individuati con provvedimento successivo dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, tramite il sistema AIS, rendendoli immediatamente disponibili all’Autorità competente (la Guardia Costiera per l’Italia);
· le informazioni sulle persone a bordo, che partono da porti nazionali ed effettuano viaggi di distanza superiore a venti miglia, debbano anch’esse essere convogliate all’interno dell’interfaccia unica nazionale, ricomprendendo le generalità e la nazionalità, come pure - qualora richiesto dal passeggero - eventuali cure mediche, assistenza speciale e numero di contatto.
Il conteggio del numero delle persone a bordo dovrà avvenire obbligatoriamente prima della partenza della nave, e questo per permettere al comandante della stessa di accertarsi che il numero dei presenti non superi quello massimo consentito.

Le disposizioni in merito al conteggio diverranno obbligatorie per tutte le navi abilitate al trasporto passeggeri (compresi HSC), mentre la raccolta delle informazioni sulle persone a bordo sarà obbligatoria solo per le unità che effettueranno viaggi tra porti la cui distanza superi le 20 miglia (sono previste specifiche esclusioni per navi da guerra e da trasporto truppe, unità da diporto e unità che operano esclusivamente nelle aree portuali e in acque interne).

Oltre alle novità introdotte, in caso di incidente o di emergenza, l’Autorità che coordina i soccorsi - la Guardia Costiera per l’Italia - dovrà poter disporre di un accesso immediato alle informazioni richieste. Per questo stesso motivo l’addetto alla registrazione dei passeggeri sarà responsabile della cura e della trasmissione dei dati raccolti. Le informazioni riguardanti i passeggeri che dichiareranno di aver bisogno di cure o assistenza speciali in situazioni di emergenza, inoltre, dovranno essere debitamente registrate e trasmesse anche al comandante della nave prima della partenza della stessa.

Per quanto riguarda i dati personali raccolti, gli stessi verranno conservati dalla Società solo per il tempo necessario all’espletamento delle finalità previste dal decreto in parola. Gli stessi saranno conservati dall’Amministrazione solo fino al momento in cui il viaggio della nave in questione sarà completato in sicurezza, ma mai oltre sessanta giorni dalla partenza della stessa e, in caso di emergenza o a seguito di incidente, fino al completamento delle indagini o del procedimento giudiziario.

Il controllo del rispetto delle disposizioni è demandato all’Autorità marittima, la quale potrà effettuare verifiche, anche a campione e non programmate, nell’ambito delle competenze già attribuite al Corpo delle Capitanerie di porto in tema di sicurezza della navigazione.

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